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Scalea. “No all’antenna di via Fiume Lao”. La battaglia legale e le ragioni del sindaco

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Attraverso una nota stampa, il primo cittadino di Scalea dà le sue spiegazioni sulla questione dell’antenna di via Fiume Lao

La vicenda dell’antenna di via Fiume Lao necessita di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico, politico e anche più strettamente etico e morale.

Dal punto di vista tecnico-giuridico è bene ricordare che a fronte dell’istanza di realizzazione di una Stazione Radio Base della Società Wind Tre in via Fiume Lao, il Sindaco, con l’ Ordinanza 20/2023, ha sospeso l’inizio dei lavori, per consentire approfondimenti tecnico scientifici, ulteriori rispetto a quelli di legge – effettuati da Arpacal – e per accertare, senza rischio di possibile dubbio, che la predetta installazione costituisse fonte di pericolo per la salute di una cittadina, portatrice di pacemaker, residente nelle vicinanze.

Su questo punto di bisogna inoltre specificare che: gli accertamenti tecnico scientifici richiesti dall’Ordinanza del Sindaco sono un di più rispetto alle verifiche richieste dalla legge e trovano giustificazione nella situazione di salute particolare di una concittadina; gli esami richiesti dalla normativa sono rimessi all’Arpacal e hanno avuto esito positivo, attestando pertanto il rispetto dei parametri di emissione.

Il TAR Calabria, adito su ricorso della Società Wind Tre, ha dapprima confermato l’efficacia dell’ordinanza Sindacale, con decreto n° 413/2023 Reg. provv. cau. per poi, all’esito della udienza collegiale, accogliere l’istanza della Società di sospensione del provvedimento del Sindaco.

Nel predetto giudizio il Comune, in un’ottica di tutela avanzata della salute, e ad ulteriore conforto del provvedimento sindacale adottato, ha incaricato un esperto, di elevata qualificazione scientifica e universitaria, altamente specializzato nella materia della diffusione dei Campi Elettromagnetici, per disporre relazione tecnico scientifica e valutare ogni possibile pericolosità della installazione di telefonia, anche nei confronti di un singolo cittadino portatore di patologie specifiche.

Tale relazione scientifica del Comune, seppure nelle risultanze preliminari e con riserva di ulteriori approfondimenti, è stata ritualmente prodotta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ma il Giudice, seppure solo in fase cautelare, ha aderito alla tesi della Società Wind, ritenendo la non pericolosità del dispositivo di telefonia, non solo nei confronti della collettività, per come attestato dalla valutazione Arpacal, ma nemmeno nei confronti della singola casistica fatta propria dall’Amministrazione Comunale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale richiama d’altronde autorevoli evidenze scientifiche, ovvero nel provvedimento è riportata la relazione dell’Istituto Superiore di Sanità intitolata << Immunità elettromagnetica dei pacemaker alle stazioni radio base per telefonia GSM: distanze di sicurezza sulla base di normative attuali >> che così si è espressa: << i valori delle distanze di sicurezza per i portatori di pacemaker… nel caso di stazione radio base GSM e sulla base del draft di norma E DIN vde 0848-3- 1, non sono eccessivamente elevati. Nel caso in cui l’antenna eroghi la massima potenza (e in condizioni di caso peggiore) un portatore di pacemaker può ritenersi al sicuro a circa 8 metri da essa. Tali distanze, tuttavia, sono teoriche, in pratica saranno più basse …>>.

L’Ordinanza del Tar (a pag. 4) sembra riferirsi inoltre alla produzione documentale della medesima cittadina, nel cui interesse è stata adottata l’ordinanza, per cui << simili conclusioni si leggono nelle slides, prodotte dalla controinteressata, relative a una valutazione del rischio CEM per portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, ove si legge che la distanza di sicurezza tra l’apparecchio elettromedicale e la stazione radio base deve essere di 8 metri, sicché le interferenze sono impossibili se sia rispettato il limite di esposizione fissato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003>>.

Con queste evidenze sembrerebbe che la ditta abbia di fatto superato l’ostacolo dell’ordinanza di sospensione che pure rappresenta un fatto, ma non è così.

È bene ricordare che si tratta della fase cautelare del procedimento e che il Tar non si è espresso con sentenza ma con un’ordinanza con la quale ha rinviato per discutere il merito a marzo, quando il comune sarà costituito parte nel processo.

È bene anche ricordare che l’ordinanza sindacale di sospensione è stata emanata ad inizio agosto e che la sospensione dell’ordinanza del Tar è arrivata appena dopo un mese, tempo nel quale il professore incaricato della relazione ha potuto produrre una breve memoria che sarà arricchita e da ulteriori studi e relazioni e farà parte della discussione che si terrà a marzo.

Fatte queste doverose precisazioni, l’Amministrazione con il Sindaco in testa, ritiene che la salute debba essere argomento al di sopra del mero dibattito politico e ribadisce massima attenzione a porre in essere tutte le azioni, consentite dalla legge, a tutela dei propri cittadini.

L’udienza di merito sarà a Marzo ed in quella fase il Comune produrrà la relazione scientifica completa, cercando di confutare tecnicamente quanto affermato dalla Wind e questo accadrà nonostante gli spiacevoli episodi dei giorni scorsi e il tentativo delle scorse ore di giustificare un attacco personale e diretto anche alla famiglia del primo cittadino.

Il sindaco non si aspetta e non pretende di essere ringraziato per tentare di difendere i diritti fosse anche di un solo cittadino ma neppure intende subire malevoli imprecazioni nel mentre svolge con scrupolosità il suo compito. Se questa battaglia è condivisa deve esserlo sempre e a prescindere dai risultati che si otterranno.

L’amministrazione, con in testa il sindaco, si è schierata a tutela della salute dei cittadini facendo proprie le preoccupazioni dei familiari e continuerà a percorrere tale strada ma chiede a voce unanime e ferma di mantenere la dovuta calma, la lucidità di valutazione e il rispetto umano e personale che si richiede per sé stessi.

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