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Grisolia. I consiglieri Serra e Marino: “Bilancio di previsione approvato con un iter irregolare”

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La maggioranza guidata dal sindaco Saverio Bellusci ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, ma per Franca Serra e Valentina Marino, consiglieri di opposizione, ci sono delle irregolarità nell’iter. Entrambe hanno esposto le loro ragioni, tra queste, il fatto che la relazione del revisore dei conti sia arrivata in notevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge.

L’intervento di Serra e Marino

In data 30/08/2023 ci è stata notificata la comunicazione a firma del funzionario Francesco Forlano prot.n.3524 del 30/08/2023 dove esponeva che : “con deliberazione Di Giunta Comunale n.42 in data 25/08/2023 è stato disposto: l’approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Tali atti, unitamente alla relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria e a tutti i documenti allegati, sono depositati presso l’Ufficio 30/08/2023 affinché possiate consultali ed estrarne copia.” Il giorno 01 settembre mi recavo presso la sede comunale alle ore 13:55, in presenza della sig.ra Cauteruccio Patrizia, nell’ufficio dove dovevano essere depositati gli atti della comunicazione prot.n.3524 chiedevo di visionare il fascicolo al dott. De Bartolo, presente nell’ufficio in quel momento, ma era stato depositato solo l’allegato 9. Prontamente ho chiamato il responsabile del servizio Forlano il quale mi garantiva che il giorno successivo mi avrebbe inviato il tutto tramite e-mail. Ieri, 20.09.2023, ho fatto pervenire una pec dove, avendo ricevuto via e-mail la documentazione del Bilancio in data 05.09.2023, rappresentavo che la stessa risultava priva della relazione del revisore e che inoltre, in data odierna, il consigliere Marino Valentina riceveva tramite e-mail la documentazione ugualmente priva della suddetta relazione.

Considerato che la relazione del revisore è fondamentale per l’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE CHIEDO UN RINVIO DELLA SEDUTA COMUNALE DI GIORNI 7 PER ACQUISIRE E VISIONARE RELAZIONE DEL REVISORE atteso che, come da acclarata giurisprudenza, la violazione è sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare in quanto “ il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consiliari, impedendo una deliberazione consapevole. Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare” (C.d.S. sez. V 21/06/2018 n. 3814, conforme TAR Lazio, Latina sent. n. 644/2019).” e ancora “il nostro regolamento prevede il deposito della relazione dei revisori 20 giorni prima, la violazione determina l’annullamento della delibera (Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nella sentenza 20/07/2017 n.1175)”.

Inoltre mancano altri allegati previsti dall’art.172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni :

a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

In merito al punto b) chiedo al Sindaco come mai ha dimenticato i terreni trasferiti al comune dal Demanio e di tutte le aree da legittimare e da cedere per valorizzare il patrimonio immobiliare?

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