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Elezioni europee e comunali. Si vota nei giorni 8 e 9 giugno. Previsto anche il terzo mandato per i sindaci dei comuni tra i 5 mila e 15 mila abitanti

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Le elezioni europee e quelle per il rinnovo dei consigli comunali, laddove sono previste, si terranno nelle giornate dell’otto e del nove giugno 2024. Inoltre, nei comuni che hanno tra i 5 mila e i 15 mila abitanti è stato innalzato da due a tre mandati il limite di permanenza dei sindaci, mentre è stato eliminato ogni limite di mandato per quelli sotto i 5 mila abitanti. Questo quanto disposto ieri, giovedì 25 gennaio, dal Consiglio dei Ministri, attraverso un decreto-legge.

Il comunicato stampa del Governo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Per favorire la più ampia partecipazione al voto, il testo prevede, tra l’altro, che per tutto il 2024 le votazioni relative a elezioni e referendum si svolgano in due giornate anziché in una sola, come previsto dal 2014 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. In considerazione del fatto che, su decisione del Consiglio europeo, le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno, in tutta l’Unione Europea, tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, il decreto prevede che, in Italia, tale consultazione si svolga il sabato dalle 14 alle 22 e la domenica dalle 7 alle 23.

Gli stessi orari potranno essere previsti, a seguito di una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, per le elezioni amministrative da indire nel 2024, nonché in caso di abbinamento alle elezioni per il Parlamento europeo delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, sulla base delle decisioni assunte dalle singole regioni. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, si incrementano del 15 per cento gli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

Il decreto, inoltre, innalza da due a tre mandati il limite di permanenza del sindaco dei comuni che hanno tra i 5.000 e i 15.000 abitanti e si elimina ogni limite di mandato per quelli sotto i 5.000 abitanti. Rimane ferma la disciplina per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, consentendo un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto sono computati.

Per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il sindaco ad essa collegato, purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori (in luogo del 50 per cento previsto a regime dall’art. 71, comma 10, del Testo unico degli enti locali).

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