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CALABRIA. SCALEA. TASSA DI AFFISSIONE E PUBBLICITÀ. LE PRECISAZIONI DEL SINDACO PERROTTA

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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa

Le modalità di applicazione del canone di esposizione pubblicitaria avviene in base al regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico ed esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale approvato in Consiglio Comunale nel Giugno 2021.

Questo Regolamento, composto da 72 articoli va a disciplinare tutto quanto concerne, appunto, l’esposizione pubblicitaria.

È necessario fare un breve excursus su come tale servizio, e la relativa riscossione dei canoni, si è evoluto nel corso di questi anni.

Partiamo dal 26.01.2000, giunta Pezzotti, quando tale servizio era affidato alla SICAP.

Successivamente nel 2002 veniva affidata alla Ausonia Servizi Tributari SPA e nel 2010 alla CENSUM s.r.l.

Quindi l’emissione di accertamenti risalgono al 2012.

Dal 2012 al 2020 non vi è traccia di accertamenti dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Il 26.05.2020 il commissario con i poteri del consiglio comunale, fornisce atto di indirizzo finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti finalizzati all’affidamento in concessione del servizio di gestione e accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni compresi passi carrai.

Ad aggiudicarsi la gara: la Globo Tributi s.r.l.

La Globo Tributi s.r.l., ad esito di una attività ricognitiva circa l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni e passi carrai, comunica all’Ente che non esisteva un ruolo relativo ai mezzi pubblicitari, non esistevano né autorizzazioni né dichiarazioni, relativamente alle pubbliche affissioni non sono risultati avvisi di pagamento o accertamento.

Si è iniziato ad effettuare il censimento di tutti i cespiti soggetti a tassazione e si è iniziato anche alla rilevazione dei passi carrabili.

Veniamo ora alle modalità di esazione ed iniziamo con il dire che tutto è compiutamente indicato nel regolamento approvato in consiglio.

Iniziamo con il precisare che il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Sono insegne di esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari – opachi, luminosi o illuminati.

Gli articoli 21 e 22 del regolamento disciplinano tutta una serie di esenzioni e riduzioni.

Per quanto riguarda le pubbliche affissioni, queste sono disciplinate dall’articolo 23 all’articolo 32 del regolamento in cui sono previsti anche riduzioni ed esenzioni.

Veniamo ai due casi che hanno destato più scalpore: i manifesti mortuari ed i passi carrabili.

Agli annunci mortuari si applica una riduzione del diritto al 50%.

Nel merito è necessario premettere che, poiché il messaggio diffuso attraverso i manifesti luttuosi non ha rilevanza economica, non può realizzarsi il presupposto impositivo che legittima l’imposta sulla pubblicità, ma si tratta di pubbliche affissioni ed è dovuto il canone sulle pubbliche affissioni.

Tale canone è dovuto o dall’agenzia di onoranze funebri che provvede all’affissione ed in solido con il committente, ovvero la famiglia del defunto. 

Veniamo ai passi carrabili:

sono definiti passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli.

PER I PASSI CARRABILI LA TARIFFA E’ RIDOTTA DEL 50%

IL CANONE NON E’ DOVUTO PER I SEMPLICI ACCESSI, CARRABILI O PEDONALI QUANDO SIANO POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE 

Abbiamo avuto più incontri con la Globo Tributi la quale si è dichiarata disposta, anche perché non potrebbe essere possibile il contrario, a verificare eventuali errori ed a porvi rimedio.

Concludo ricordando che la potestà impositiva è statale e una amministrazione non può decidere se richiedere o no le imposte può esclusivamente dilazionare il pagamento, per come previsto dalla legge ed il comune di Scalea prevede una possibilità di dilazionare fino a 72 mesi.

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