Canone consortile. “Non va pagato se dai terreni non si traggono benefici da incrementi di lavoro”. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza annulla gli atti impugnati dai cittadini
I proprietari di abitazioni annesse a piccoli appezzamenti di terreno non devono pagare il canone consortile di bonifica. Lo ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, annullando gli atti impugnati dai cittadini del Tirreno cosentino, i quali si sono visti recapitare le cartelle da parte del Consorzio di bonifica ex Valle Lao di Scalea. “Il contributo non è dovuto lì dove i terreni non traggono benefici da incrementi di lavoro così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite”. A seguire l’azione legale, l’avvocato Pierangelo De Padova con la collaborazione del ragioniere Giuseppe Antonio Torrano.
Il comunicato stampa dello studio legale di Pierangelo De Padova
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con più sentenze emesse in data 17 Luglio 2023 ha annullato gli atti di richiesta pagamento del Consorzio di Bonifica del Tirreno con i quali veniva richiesto a proprietari di abitazioni ad uso residenziale ed estivo il pagamento del canone consortile di bonifica.
Nelle sentenze pronunciate dalla Commissione è ribadito il principio della nullità degli atti relativi alla richiesta di pagamento del Contributo consortile di Bonifica denominato 1H78 per i fabbricati di civile abitazione spesso annessi a piccoli appezzamenti di terreno.
Molti cittadini della costa Tirrenica Cosentina assistiti dall’Avv. Pierangelo De Padova con la collaborazione del Ragionier Giuseppe Antonio Torrano di Scalea, dopo una lunga battaglia giudiziaria, sono riusciti a far dichiarare nulli tutti gli atti impugnati in favore di molti cittadini e le relative richieste di pagamento con condanna del Consorzio di Bonifica e dell’Ente riscossore Area srl al pagamento delle spese giudiziarie.
Il contributo non è dovuto lì dove i terreni non traggono benefici da incrementi di lavoro così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Il beneficio fondiario costituisce l’elemento costitutivo obbligatorio, senza dunque un vantaggio diretto e specifico per ogni singolo terreno e fabbricato non può essere richiesto alcun pagamento.